Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 16


FORMA E INTENSITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento GBER, secondo una o più delle forme di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate/rivalutate al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
3. Le intensità massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, riportate nell'allegato 3 al presente decreto, sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. Relativamente ai grandi progetti di investimento così come definiti nel Regolamento GBER e ai progetti riguardanti il settore dei trasporti, le intensità massime di aiuto sono quelle previste per le imprese di grande dimensione, indipendentemente dalla dimensione effettiva dell'impresa beneficiaria.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

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