Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 14


TITOLO II Progetti relativi ad investimenti nelle aree di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE (AREE TERRITORIALI E PROGETTI AMMISSIBILI)

1. I progetti di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato CE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
2. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) ampliamento di unità produttive esistenti;
c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
4. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di progetti d'investimento che non riguardino le attività economiche di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Relativamente ai progetti d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 9 del Regolamento GBER ove più favorevoli.

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