Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 13


MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI

1. Con cadenza mensile l'Agenzia comunica al MiSE dati e informazioni riguardanti tutti i procedimenti per la stipula di contratti di sviluppo, le proposte positivamente valutate nonché quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito negativo. Inoltre, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al MiSE un rapporto sulle attività svolte, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti l'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di sviluppo sottoscritti e le eventuali revoche effettuate.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il MiSE può disporre controlli e ispezioni anche a campione sull'attività dell'Agenzia, sulla regolarità dei procedimenti, sui soggetti che hanno ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.
3. Il MiSE presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, curando di trasmettere gli elenchi dei beneficiari e dei relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.
4. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo II, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti alla notifica individuale ai sensi dell'articolo 18 e superiori a 50 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.
5. Con riferimento ai progetti di cui al Titolo IV, ove venga concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'articolo 31 e superiori a 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di sviluppo il MiSE fornisce alla Commissione europea le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento GBER.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 24 settembre 2010 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti