Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 art. 9




1. La Direzione generale, prima dell'iscrizione, può invitare a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo alla iscrizione nella sezione delle cooperative prive di tale requisito.
2. In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa, nonché di variazione dell'iscrizione ai sensi del precedente art. 5, comma 4, la cooperativa interessata può richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame della richiesta di iscrizione alla Direzione generale la quale, prima di decidere, può sentire la commissione centrale per le cooperative.

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