Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 art. 8




1. Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'art. 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo tenuto dalla Direzione generale e provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile.

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