Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 art. 6




1. L'ufficio riceve la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza formale ed entro dieci giorni lavorativi la inoltra alla Direzione generale presso il Ministero. Per i bilanci il termine entro il quale deve avvenire l'inoltro è di trenta giorni dal deposito.
2. L'ufficio nel caso in cui ne ravvisi la necessità può invitare la società a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.

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