Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 art. 5




1. Le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio saranno tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore del presente decreto il modello approvato dal Ministero.
2. Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.
3. La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220 del 2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dal precedente art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.
4. Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione generale.

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