Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 art. 3




1. L'albo è gestito con modalità informatiche e comunque secondo quanto dispone l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
2. Nella raccolta delle notizie il Ministero si avvale degli uffici delle Camere di commercio.
3. La pubblicità dei dati dell'albo è resa disponibile dagli uffici delle Camere di commercio.

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