Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 6


ALIQUOTA DI IMPOSTA

1. L'aliquota di imposta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491è pari allo 0,2 per cento del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l'intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento.
2. La riduzione dell'imposta di cui al comma precedente è riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inserimento del mercato o del sistema nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'autorizzazione e dell'avvio della vigilanza da parte dell'Autorità pubblica nazionale.
3. Qualora la base imponibile sia determinata come saldo netto tra acquisti e vendite effettuate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ed altri acquisti e vendite, l'aliquota d'imposta è pari alla media delle aliquote ponderate per il numero dei titoli acquistati.
4. Sono considerate operazioni concluse sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione anche quelle riferibili ad operazioni concordate, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, qualora previste dal mercato. Sono viceversa considerate operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione quelle concluse bilateralmente dagli intermediari, comprese quelle concluse nei sistemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing network, indipendentemente dalle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza post negoziale.
5. All'acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi avvenuto a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, si applica l'aliquota di imposta pari allo 0,2 per cento.

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