Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 18


INDEDUCIBILITÀ DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, ivi incluse le imposte sostitutive delle medesime, nonché ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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