Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 17


INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ EMITTENTI CON CAPITALIZZAZIONE MEDIA INFERIORE A 500 MILIONI DI EURO

1. La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.
2. Le società residenti nel territorio dello Stato che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestante il valore della propria capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione rilasciata dal mercato regolamentato pertinente ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione se più rilevante dal punto di vista del controvalore degli scambi. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo.
3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per il primo anno di applicazione la lista delle società di cui al periodo precedente è allegata al presente decreto per quanto riguarda le società i cui titoli sono negoziati sul mercato regolamentato italiano; per le società di cui al comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro il 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste ultime società verrà emessa entro il 1° marzo 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Per capitalizzazione media si intende la media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate sulla base dei relativi prezzi medi ponderati, con riferimento a ciascuna giornata di negoziazione con esclusione di quelle per le quali i suddetti prezzi non sono coerenti con il numero di titoli in circolazione, come, per esempio, nel caso degli aumenti di capitale, e di quelle nelle quali non vi sono state negoziazioni. Nel caso di titoli sospesi dalle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata con riferimento all'ultimo mese disponibile. Qualora la società emittente abbia più categorie di azioni negoziate, la valutazione va riferita all'insieme delle categorie.

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