Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 16


ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta di cui ai commi 491 e 492:
a) le operazioni che hanno come controparte:
1) l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica;
2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti;
3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate può essere data notizia dei predetti accordi;
b) i trasferimenti di proprietà e le operazioni aventi ad oggetto azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 1, lettera m) del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, per i quali sia stato pubblicato un prospetto informativo, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, contenente le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni;
c) la sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del TUF, qualificati come etici o socialmente responsabili ai sensi dell'art. 117-ter del TUF, quando dal relativo contratto concluso con il cliente risultino le informazioni aggiuntive prescritte dall'art. 89, comma 1, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni.
2. In relazione alle operazioni indicate al comma 1, l'imposta non è dovuta da alcuna delle controparti.
3. Sono altresì esenti da imposta:
a) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di supporto agli scambi come definita nell'art. 2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 "Final Report on Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps" del 1° febbraio 2013, a condizione che il soggetto che agisce nell'ambito di tale attività sia stato ammesso dall'autorità individuata nell'art. 17, paragrafi 5 e 8 del predetto regolamento a fruire dell'esenzione prevista dall'art. 17, paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non è direttamente applicabile il suddetto Regolamento n. 236/2012, in mancanza pertanto dell'autorizzazione di cui al precedente periodo, il soggetto che agisce nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi è ammesso a fruire dell'esenzione, a condizione che abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalità che saranno previste con provvedimento del predetto organo; il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare che rispetta i requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento e dalle suddette linee guida;
b) le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. La disapplicazione dell'imposta è limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell'ambito dell'attività sopra descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 ha stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo.
4. Per le operazioni di cui al comma 3, l'esenzione è riconosciuta esclusivamente in favore dei soggetti che svolgono le attività di supporto agli scambi e sostegno alla liquidità ivi indicate e limitatamente alle operazioni poste in essere nell'esercizio delle predette attività; l'imposta rimane eventualmente applicabile alla controparte, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 494, primo periodo.
5. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L'esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente.

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