Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2015 art. 2



1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2016, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

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