Decreto Ministeriale del 2010 numero 180 art. 8


OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
4. L'organismo iscritto è obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b).
(Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011)
5. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.
(Comma aggiunto dall’ art. 3, comma 1, D.M. 4 agosto 2014, n. 139, a decorrere dal 24 settembre 2014, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 10, comma 1, del medesimo D.M. n. 139/2014)

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