Decreto Ministeriale del 2010 numero 180 art. 15


DIVIETI INERENTI AL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

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