Decreto Ministeriale del 2010 numero 180 art. 12


CAPO III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore (REGISTRO DEGLI AFFARI DI MEDIAZIONE)

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2010 numero 180 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti