Decreto Ministeriale del 2010, 16 aprile 2010 art. 4


OBBLIGO DI SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette i professionisti hanno riguardo ai principi e alle indicazioni generali contenute nell'allegato 2 al presente decreto.
2. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto che saranno indicate con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

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