Decreto Ministeriale del 2010, 16 aprile 2010 art. 1


DEFINIZIONI

1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si intendono per:
a) "finanziamento del terrorismo": in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati a essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti»;
b) "operazione": in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'art. 12 un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale»;
c) "Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità europea": gli Stati extracomunitari che non impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE e che non sono indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008, come successivamente integrato o modificato;
d) "riciclaggio": in conformità con l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;
e) "UIF": l'Unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

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