Decreto Ministeriale del 2008 numero 4 art. 3


PUBBLICITA' E VIOLAZIONI
1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

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