Decreto Ministeriale del 2008 numero 1 art. 2


ATTI E DOCUMENTI DA DEPOSITARE
1. Le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, per l'iscrizione in apposita sezione, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, i seguenti atti e documenti:
a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.
I documenti di cui alle lettere b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predispone e rende pubblici entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE-Ateco.
3. Il deposito viene effettuato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.
4. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.
5. Il Ministero della solidarietà sociale e l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati.

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