Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 9


MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE VINCITE E CALCOLO DELLE QUOTE
1. Le quote indicate nel programma di accettazione non possono essere inferiori ad 1 (uno) e sono comprensive della restituzione della posta di gioco.
2. Una scommessa singola è vincente quando l'esito pronosticato dal partecipante è corrispondente all'esito dell'avvenimento oggetto di scommessa. L'importo della vincita è pari al prodotto tra la quota e la posta di gioco.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6, comma 7, una scommessa multipla è vincente quando tutti gli esiti pronosticati dal partecipante sono conformi agli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa. L'importo da riscuotere in caso di vincita è pari al prodotto, troncato al sesto decimale, tra le quote di ciascun avvenimento oggetto di scommessa e la posta di gioco. L'importo della vincita è troncato al secondo decimale.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, è facoltà del concessionario prevedere, per le scommesse multiple, sistemi di maggiorazione delle vincite, resi tempestivamente noti ai partecipanti mediante pubblicazione nel programma di accettazione.

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