Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 8


PUBBLICITA' DEGLI ESITI E COMUNICAZIONI
1. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti nonchè le ulteriori comunicazioni relative agli avvenimenti oggetto di scommessa; i concessionari ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse.

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