Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 7


RIMBORSI
1. Il partecipante ha diritto al rimborso quando:
a) per motivi tecnici, non sia consentito il riscontro delle scommesse accettate;
b) in caso di scommessa non valida;
c) relativamente alle scommesse su avvenimenti sportivi, in caso di mancata chiusura dell'accettazione delle scommesse per l'anticipazione dell'orario di inizio degli avvenimenti oggetto di scommessa, limitatamente alle scommesse accettate oltre il limite stabilito all'articolo 5, comma 5.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso apposito comunicato di AAMS, inviato ai concessionari, che ne curano la comunicazione ai partecipanti mediante affissione nei luoghi di raccolta delle scommesse e diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta a distanza delle scommesse; a seguito di tali comunicazioni i partecipanti possono richiedere i rimborsi.

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