Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 20


TERMINI DI DECADENZA
1. Ferma la sussistenza del credito maturato, i partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non è richiesto nel termine di 90 giorni solari dalla data dell'esito dell'ultimo avvenimento oggetto di scommessa. Per la soluzione delle controversie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.
2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisiti all'erario.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti