Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 18


RICEVUTA DI PARTECIPAZIONE PER LE SCOMMESSE EFFETTUATE PRESSO I LUOGHI DI VENDITA
1. L'accettazione delle scommesse presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli contrassegnati sulla schedina di gioco ovvero dettati agli addetti ai terminali è responsabilità del partecipante, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
3. Con decreto di AAMS sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione.
4. In caso di vincita o di rimborso, l'importo pagato o rimborsato, la data e l'orario dell'avvenuto pagamento risultano da annotazione apposta dal sistema sulla ricevuta di partecipazione delle scommesse.

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