Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 15


CONTROLLI E SANZIONI
1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonchè sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, AAMS adotta provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale ed il concessionario e, nei casi di particolare gravità, i provvedimenti di decadenza dalla concessione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti