Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 10


POSTA DI GIOCO
1. La posta unitaria di gioco per le scommesse a quota fissa è stabilita in un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni alla posta unitaria sono effettuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Al movimento netto delle scommesse a quota fissa si applicano le aliquote di imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come modificato dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

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