Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 1


OGGETTO E DEFINIZIONI
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
c) concessionario/i, indica il soggetto individuato da AAMS per l'affidamento delle specifiche attività e funzioni pubbliche per l'esercizio delle scommesse a quota fissa;
d) esito, il risultato dell'avvenimento certificato da AAMS ai fini della scommessa;
e) esito pronosticabile o concorrente ovvero evento, uno dei possibili esiti contemplati per una determinata tipologia di scommessa;
f) avvenimento o frazione di avvenimento, l'evento, anche non sportivo, su cui si effettua la scommessa;
g) gioco responsabile, l'insieme delle iniziative poste in essere da AAMS e dai concessionari per assicurare una fruizione di gioco, da parte dei partecipanti, sicura e tutelante degli interessi individuali e pubblici;
h) movimento netto, l'incasso lordo della raccolta delle scommesse a quota fissa al netto dell'importo delle scommesse annullate e/o rimborsabili;
i) luogo/hi di vendita, il punto di vendita autorizzato alla raccolta, in possesso dei requisiti stabiliti con provvedimenti di AAMS e della licenza di polizia rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 88 del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773; il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse sui terminali di gioco e paga le vincite;
l) percentuale di allibramento, il limite massimo posto dal concessionario, a tutela del partecipante, alle quote sugli esiti pronosticabili per ciascun tipo di scommessa;
m) partecipante, o scommettitore o giocatore, colui che effettua la scommessa;
n) posta di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna scommessa;
o) quota, il numero intero, seguito al massimo da due decimali, il quale, moltiplicato per la posta di gioco determina l'importo, per ciascun avvenimento oggetto di scommessa, da restituire al partecipante in caso di vincita;
p) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;
q) scommessa a quota fissa, la scommessa per la quale la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra il partecipante ed il concessionario delle scommesse;
r) scommessa telematica, la scommessa a quota fissa effettuata con modalità «a distanza», ovvero effettuata attraverso canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva;
s) tipologia di scommessa, l'insieme dei possibili esiti pronosticabili per un medesimo avvenimento;
t) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione delle scommesse.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 2006 numero 111 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti