Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 6


Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su
istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento
o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque
motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro
mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati
dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.
La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare
dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto
funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i
riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti
giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione
dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e
dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici
nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione
magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è
affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica
non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa
controllati o vigilati.
I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi
collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è
posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per
l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.
La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al
Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.
Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la
procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e
portata a conclusione.
Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al
presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a
seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata
successivamente sospesa o che siano state abrogate.
Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le
rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti
conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle
procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva
competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente
articolo.
Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad
esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed
esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di
cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento
amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate.
Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei
lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della
commissione di cui al comma 3.
Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo
sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i
poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come
di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo.
I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali
nominati ai sensi del comma 12 gravano sugli strumenti finanziari
dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire
120 milioni per l'esercizio 1995.

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