Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 5


A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal
presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata
ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può
essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con
atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma
dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano
nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi.
Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare
l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo
eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato
nullo.
Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da
essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli
estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a
titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il
silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a
pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data
della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute,
dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere
provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma
4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali
è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto
pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente
articolo concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987.
Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè
ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e
previdenza e delle amministrazioni comunali.

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