Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 4


All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del
consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di
cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli
organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici.>>.
All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
<<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti
che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla
scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni.
Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale
di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura
per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità
montane e delle aree metropolitane.>>.
L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della
regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico
corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate
ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di
approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre
nuovamente dalla data di comunicazione.
Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno
1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi
previsti decorrono dal 1° gennaio 1995.

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