Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 2
Elenco dei capitoli
Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.