Decreto Ministeriale del 1999 numero 88 art. 2


Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per
la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13
ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento
dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento
dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte
dei soggetti non residenti. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data
di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la
rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15
giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento
degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di
rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione.
All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di
quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e
di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995,
derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi,
versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del
Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici.
I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme
versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi
edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della
spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai
costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei
costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli
32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono
vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale
delle aree interessate dall'abusivismo.
Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle
concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo
accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3,
per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro
ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le
stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di
consulenze e servizi.
La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata
concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili
edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio
1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente
decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o
atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e
quinto dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 e successive
modifiche e integrazioni.
Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al
Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al
comma 3.

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