Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 33


abrogato PERCENTUALE DI ALLIBRAMENTO
[1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.
2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;
b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 136; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;
c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 152 con uno scarto non superiore al 5 per cento;
d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono da quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 260; è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di due possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di quattro possibili esiti;
e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 290; è ammesso uno scarto non superiore al 5%;
f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 435, è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di tre possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto possibili esiti.
3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.
(Articolo così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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