Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 23


abrogato SCOMMESSA PLURIMA IN ORDINE - PARITA'
[1. In caso di esito di parità, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate le seguenti ipotesi:
a) P2. parità tra due o più concorrenti al primo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine due dei concorrenti classificati in parità;
b) P2. parità tra due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo posto il concorrente primo classificato ed al secondo posto uno qualunque dei concorrenti classificati in parità;
c) P3. parità tra due concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano ai primi due posti, in qualsiasi ordine, i concorrenti classificati in parità ed esattamente al terzo posto il concorrente terzo classificato;
d) P3. parità tra tre o più concorrenti al primo posto: sono vincenti con un'unica quota, le scommesse che indicano in qualsiasi ordine tre dei concorrenti classificati in parità;
e) P3. parità di due o più concorrenti al secondo posto: sono vincenti, con un unica quota, le scommesse che indicano, al primo posto il concorrente classificato primo e, comunque, due dei concorrenti classificati in parità al secondo posto;
f) P3. parità tra due o più concorrenti al terzo posto: sono vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano esattamente al primo e secondo posto i concorrenti primo e secondo classificato ed al terzo posto uno dei concorrenti classificati in parità.
2. Per gli esiti di parità relativi alle scommesse plurime P4, P5 e P6, si procede in modo analogo a quanto disposto dal comma 1].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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