Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 21


abrogato SCOMMESSA SINGOLA - PARITA'
[1. Nel caso di esito di parità nell'avvenimento oggetto della scommessa singola, non specificatamente proposto come evento pronosticabile, sono considerate vincenti, con un'unica quota, le scommesse che indicano uno dei concorrenti classificati in parità. Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli eventi vincenti.
(Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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