Decreto Ministeriale del 1991 numero 33 art. 2


Nella redazione dei repertori e dei fogli supplementari deve farsi uso di inchiostri indelebili ed è vietato l'impiego di carte autocopianti.
Fermi l'obbligo e il divieto summenzionati, i predetti registri possono essere tenuti anche con sistemi meccanografici. In tal caso sono ammessi alla vidimazione di cui all'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (3), soltanto fascicoli di duecento pagine ciascuno, custoditi in raccoglitori idonei ad assicurarne un'accurata conservazione; ciascuna pagina deve essere numerata e vidimata ed il lato sinistro della stessa deve essere privo della prefincatura per il distacco. Eventuali correzioni o variazioni devono effettuarsi a norma dell'art. 1 delle istruzioni approvate con decreto interministeriale 12 dicembre 1959. La stampa degli elaborati deve effettuarsi in giornata. La rilegatura dei tabulati meccanografici in questione deve effettuarsi con le modalità di cui all'art. 17 delle predette istruzioni 12 dicembre 1959.
Ogni pagina di tabulato può contenere non più di sei annotazioni repertoriali con un massimo di trenta linee complessive. Ciascuna delle predette annotazioni deve essere separata da quella successiva per mezzo di una riga tracciata a chiusura immediatamente al di sotto dello scritto e senza spazi in bianco. Le linee delle singole annotazioni devono essere uniformemente distanziate fra loro.
Nella colonna «osservazioni» del registro mod. 56, serie I, deve indicarsi per ogni fascicolo vidimato il tipo di compilazione (manuale o meccanografica) dello stesso.

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