Decreto Ministeriale del 1990 numero 452 art. 6


1. Alla commissione centrale di cui all'art. 4 della legge, sono attribuite le seguenti competenze:
1) decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti delle commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
2) curare ed assicurare l'uniformità dei criteri di valutazione dei requisiti soggettivi relativi all'art. 2, lettera e), della legge;
3) definire le materie e le modalità dell'esame previsto dal citato art. 2, lettera e), della legge.

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