Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 6


TITOLO III Attuazione dell'articolo 111, comma 2 (REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO PREVISTO ALL'ARTICOLO 111, COMMA 1, T.U.B.)

1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco indicato dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) oggetto sociale conforme al disposto del comma 1;
b) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 7;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 8 ed insussistenza di una delle cause di sospensione dalla carica previste dall'art. 9 o di una delle situazioni impeditive previste dall'articolo 10;
f) la presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi.

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