Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 5


TITOLO II Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (BENEFICIARI E FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI)

1. Rientra nell'attività disciplinata dal presente capo l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:
a) stato di disoccupazione;
b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.
2. I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.
3. L'operatore verifica, anche richiedendo apposite prove documentali, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché l'effettivo utilizzo delle somme corrisposte per le finalità di cui al comma 2.
4. L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.
5. I contratti di finanziamento specificano espressamente la destinazione dei fondi erogati e stabiliscono le forme e le modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Tali servizi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento. Essi possono essere prestati direttamente dall'operatore di microcredito ovvero dai soggetti, indicati all'articolo 3, comma 2.
6. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, ivi comprese quelle per i servizi ausiliari, applicato ai finanziamenti concessi non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.
7. L'ammontare complessivo dei finanziamenti previsti dal presente articolo non può superare il 49% dell'ammontare di tutti i finanziamenti concessi.

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