Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 16


OPERATORI DI FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE

1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
d) la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:
a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale applicato a tali finanziamenti non può eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione;
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e II.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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