Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 14


LIMITI ALL'INDEBITAMENTO

1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

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