Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 12


TITOLO V Disposizioni finali (OBBLIGHI INFORMATIVI)

1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.
2. Il finanziamento, nonché le forme e le modalità con cui l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5, sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.

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