Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 11


TITOLO IV Attuazione dell'articolo 111, comma 4 (CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI E FINANZIAMENTI)

1. L'attività disciplinata dal titolo II può essere esercitata senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., dai seguenti soggetti:
a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica;
b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;
c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Gli enti di cui al precedente comma sono ammessi a svolgere l'attività di cui al titolo II al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte di chi è responsabile della gestione dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8, comma 1;
b) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'esercizio dell'attività di microcredito a titolo esclusivo o congiuntamente all'esercizio di un'attività che abbia obiettivi di inclusione sociale e finanziaria;
c) previsione nell'atto costitutivo o nello statuto di un organo di controllo composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8, comma 1, e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.
3. Non è ammessa la concessione di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi del soggetto finanziatore.
4. All'attività di finanziamento svolta si applica l'articolo 5, ad eccezione dei commi 6 e 7.
5. Il tasso effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai finanziamenti concessi deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non può in ogni caso superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4. Per individuare la categoria di operazioni rilevante ai fini di cui al periodo precedente si fa riferimento alla forma tecnica del finanziamento e alle caratteristiche del soggetto finanziato, secondo quanto stabilito dal provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia. Le clausole non conformi a quanto previsto dal presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto e si applica in tal caso il tasso massimo individuato dal presente comma.

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