Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 24


1. L'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, numero 580, si applica nei confronti degli immobili destinati ad albergo, pensione o locanda e requisiti, anche se durante la requisizione, sia mutata la destinazione, purché il conduttore né faccia richiesta al locatore, entro trenta giorni dalla cessazione della requisizione, impegnandosi di ripristinare l'attrezzatura alberghiera.

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