Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 23


1. Il locatore che abbia provveduto a sue spese ad eseguire le opere indicate negli artt. 18 e 20 del presente decreto, ha diritto ad un aumento suppletivo del canone di locazione, in modo da garantire un interesse non inferiore al 2 per cento del capitale impiegato, dedotte le indennità per risarcimento dei danni di guerra, ed i contributi di ogni natura che egli abbia già percepito.
2. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere indicate nel precedente comma. Se le opere sono state ultimate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento decorre da questa ultima data.
3. In caso di contestazione decide il Collegio arbitrale di cui all'art. 7.

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