Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 22


1. Qualora, in dipendenza di eventi bellici o di requisizioni, l'attrezzatura alberghiera di proprietà del conduttore abbia subito notevoli danni, il conduttore ha diritto ad una proroga del contratto oltre i limiti stabiliti dall'art. 16, nel caso che abbia provveduto ai lavori di riparazione o assuma l'obbligo di provvedervi. Il conduttore deve in ogni caso farne richiesta scritta al locatore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In caso di mancato accordo fra le parti la durata della proroga è stabilita dal Collegio arbitrale in relazione all'entità dei lavori di riparazione eseguiti o progettati ed all'importanza turistica dell'immobile. La proroga non può in ogni caso essere accordata oltre il 31 dicembre 1954.

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