Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1946 numero 424 art. 21


1. Ove, alla data di scadenza del contratto di locazione, fissata dalle parti o prorogata ai sensi del presente decreto, il conduttore uscente non abbia ancora potuto soddisfarsi interamente del proprio credito per i lavori eseguiti nell'immobile, è fatto obbligo al locatore di corrispondergli la residua somma in unica soluzione.
2. Se la somma non venga corrisposta, il conduttore ha diritto di conservare il godimento dell'immobile fino al pagamento del debito.

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