Decreto Legislativo del 2016 numero 8 art. 2


DEPENALIZZAZIONE DI REATI DEL CODICE PENALE

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».
5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».
6. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

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