Decreto Legislativo del 2016 numero 7 art. 3


CAPO II Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili (RESPONSABILITÀ CIVILE PER GLI ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE)

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

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