Decreto Legislativo del 2016 numero 7 art. 2


MODIFICHE AL CODICE PENALE

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»;
b) all'articolo 489, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 490:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:«Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;
2) il secondo comma è abrogato;
d) l'articolo 491 è sostituito dal seguente: «491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;
e) l'articolo 491-bis è sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;
f) l'articolo 493-bis è sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
g) all'articolo 596:
1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;
h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile»;
i) all'articolo 599:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;
l) l'articolo 635 è sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;
m) l'articolo 635-bis, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.»;
n) l'articolo 635-ter, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;
o) l'articolo 635-quater, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;
p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.».

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